Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Potere esercitabile dalla Soprintendenza per la tutela delle bellezze naturali e sindacabilità da parte del giudice amministrativo dell’apprezzamento compiuto dalla Soprintendenza

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 13 febbraio 2018, n. 899, si è occupato sia dell’ampiezza del potere riconosciuto alla Soprintendenza per la tutela delle bellezze naturali, potere esercitabile attraverso l’imposizione di divieti, che della sindacabilità da parte del giudice dell’apprezzamento compiuto dalla Soprintendenza nell’esercizio di tale potere. A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha inteso evidenziare che, nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice d.lgs. 42 del 2004, la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di legittimità ex post, come era previsto dall’art. 159 del Codice sotto la vigenza del regime transitorio sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, sindacato cui potrebbe seguire il potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni attinenti il merito amministrativo. Tale potere affidato alla Soprintendenza sarebbe caratterizzato dall’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica, la quale implica l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Le valutazioni compiute dall’Amministrazione preposta alla tutela, ad avviso del Collegio, sarebbero sindacabili da parte del giudice amministrativo esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, potendosi ammettere, in sede di giurisdizione di legittimità, la censura delle sole valutazioni che si pongano al di fuori dell’ambito di opinabilità e non un sindacato giudiziale che divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione.