argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 18 marzo 2019, n. 5823, ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito per pendenza del conto. Nel caso de quo, il correntista lamentava l’illecita applicazione, da parte della banca convenuta, di tassi usurari, di interessi anatocistici, nonché della commissione di massimo scoperto, al fine di ottenere la ripetizione delle predette somme ex art. 2033 c.c. Il Tribunale, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha precisato che il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito, ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento può parlarsi soltanto se, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.