argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Circolare n. 2/E del 26 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione a due fattispecie di utilizzo delle perdite nel regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR (consolidato nazionale). In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in relazione alla possibilità di utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato, “qualora la consolidata destinataria della rettifica abbia trasferito in dichiarazione al consolidato una perdita di periodo, in sede di accertamento può chiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione per abbattere solo la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa alla fiscal unit”. In secondo luogo, con riferimento al criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in presenza di cambiamenti nei criteri utilizzati ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di mancato rinnovo), il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo, e tale criterio si applica a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo (indipendentemente quindi da quando esse sono state maturate).