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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8750, depositata il 22 febbraio 2018 (ud. 10 ottobre 2017), è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del requisito di attuale pericolo di reiterazione di condotte distrattive da parte degli imputati, qualora sia stato dichiarato il fallimento della società. La Suprema Corte, afferma che la dichiarazione di fallimento implica il venir meno dei poteri gestori in capo all’imprenditore, privandolo così della concreta possibilità di reiterare la commissione di condotte penalmente rilevanti in seno alla medesima procedura. La Corte, inoltre, giudica privo di rilievo, in punto sussistenza dell’esigenza cautelare, il fatto che gli imputati abbiano verosimilmente continuato ad esercitare attività d’impresa mediante prestanome: tale condotta, di per sé ed in mancanza di ulteriori rilievi probatori, non fonda pericolo di reiterazione delle condotte distrattive.