Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Più fatti di bancarotta nell’ambito della medesima procedura fallimentare integrano la speciale ipotesi di cui all’art. 219 L.F. e non il reato continuato ex art. 81, cpv., c.p.

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8190, depositata il 20 febbraio 2018 (ud. 12 dicembre 2017), conformandosi ad un precedente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Pen., sez. un., 21039/2011), ha affermato che più condotte tipiche di bancarotta commesse nell’ambito del medesimo fallimento integrano un concorso di reati da sottoporre allo speciale trattamento sanzionatorio di cui all’art. 219, co. 2, lett. 1), L.F., norma rubricata “circostanze aggravanti”: tale soluzione implica rilevanti effetti in punto pena, ben potendo, tale aggravamento sanzionatorio, entrare in giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Pertanto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva ritenuto i fatti avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81, cpv., c.p. procedendo contestualmente alla rideterminazione della pena inflitta al ricorrente.