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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’ambito di un procedimento per condotte di gestione di rifiuti non autorizzate, precedenti al 2015, con sentenza del 9 gennaio 2018 (ud. 30 maggio 2017) n. 223, hanno ribadito che, nell’ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, in linea di principio, gravano sull’appaltatore gli obblighi relativi al corretto smaltimento dei rifiuti connessi allo svolgimento della sua attività [sul punto, anche Cass. Pen. Sez. III n. 11029/2015]. In virtù del rapporto contrattuale che vincola l’appaltatore al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, infatti, lo stesso assume anche la qualità di produttore del rifiuto. L’appaltatore è pertanto il soggetto esclusivo su cui gravano gli obblighi di corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento delle sue prestazioni contrattuali ad eccezione del caso in cui, per ingerenza, ovvero per controllo diretto dello svolgimento dei lavori da parte del committente, i relativi oneri si estendano anche a tale soggetto.