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La Corte di Cassazione, con la sentenza della Terza Sezione del 28 febbraio 2018 (ud. 17 novembre 2017), n. 9072, ha statuito che la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., non può essere applicata all’ente cui sia contestato un illecito amministrativo dipendente da reato. La Corte ha, infatti, stabilito che la valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere compiuta dal Giudice del merito esclusivamente in relazione al reato commesso dalla persona fisica. Il siffatto reato è, infatti, confermato nella sua esistenza, seppur la punibilità per l’autore sia esclusa ai sensi dell’art. 131 bis c.p..Non può, pertanto, assimilarsi il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ad una sentenza di assoluzione che, invece, comporterebbe, inevitabilmente, l’assoluzione dell’ente per insussistenza del fatto. Il Giudice deve, quindi, procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse e vantaggio il reato è stato commesso e per cui le persone fisiche sono state dichiarate non punibili per particolare tenuità del fatto, seppur non possa essere utilizzata, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto.