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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 gennaio 2018, n. 375, ha affermato che non risultano dovuti al sindaco di una società i compensi extra per l’attività svolta, nel caso in cui la delibera preveda una parcella forfettaria omnicomprensiva stabilita nella misura massima della tariffa. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha posto in luce la fondatezza dei motivi addotti dalla Corte d’Appello per respingere il ricorso del professionista: i) il tenore letterale della delibera, riferito all’intera materia di competenza dei sindaci; ii) il richiamo alla tariffa massima prevista, indicativo dell’oggettiva correttezza del compenso; iii) il fatto che nessuno dei sindaci abbia sollevato obiezioni durante l’intero mandato. La Corte di Cassazione ha altresì considerato irrilevante una circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in cui è previsto il pagamento separato per le attività afferenti al bilancio consolidato.