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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 gennaio 2018, n. 2038, trattando un caso di responsabilità per inadempimento omissivo da parte di due amministratori di s.r.l., ai sensi dell’art. 2476 c.c., ha affermato la sussistenza anche in capo al socio-amministratore di s.r.l. del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare la documentazione sociale relativa all’attività di gestione dagli altri amministratori, cui egli abbia in tutto o in parte partecipato (ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.), ribadendo che, qualora tale diritto venga precluso, l’amministratore può agire a propria tutela. Nel caso de quo, la Corte d’Appello aveva condannato due amministratori-soci al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2476 c.c. richiesto dagli altri due soci-amministratori in favore della società da questi amministrata, per il pregiudizio economico alla stessa arrecato derivante dal non essersi attivati per riscuotere un ingente credito maturato nei confronti di un’associazione sportiva. La Suprema Corte, nell’affermare il diritto di ispezione dei soci-amministratori, ha posto altresì in luce che l’inerzia della società nella riscossione del credito non può essere imputata a tutti i soci-amministratori, in quanto la decisione era stata assunta soltanto da due di questi, nell’ignoranza degli altri due che, anche partecipando alle riunioni del consiglio di amministrazione, non avevano in ogni caso ricevuto adeguate informazioni sulla contabilità sociale.