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Assonime, mediante il Caso n. 2/2018, pubblicato in data 24 gennaio 2018, illustra le diverse interpretazioni e criticità relative all’applicabilità o meno della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità dei gruppi o di società straniere che operano sul territorio italiano e qui commettono illeciti senza avervi stabilito la sede. In particolare, il Caso trae origine da una pronuncia del Tribunale di Lucca (Sentenza del 31 luglio 2017 n. 222), ove si afferma che le società estere operanti sul territorio italiano hanno l’obbligo di osservare le norme del nostro ordinamento, tra le quali deve comprendersi il d.lgs. n. 231/2001, e ciò indipendentemente dal fatto che le stesse abbiano o meno una sede secondaria o uno stabilimento in Italia. Assonime, nell’aderire alla decisione citata, richiama altresì le possibili criticità, auspicando che il legislatore provveda a regolare espressamente i profili internazionalistici della disciplina in oggetto