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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 gennaio 2018, n. 384, ha affermato che la società assicuratrice non incorre nel divieto di svolgere attività imprenditoriale “extra assicurativa”, se la stessa presta garanzia in favore di una società controllata non assicuratrice. Sul punto la Suprema Corte – richiamando la Sentenza delle Sezioni Unite n. 30174 del 2011 – ha osservato che tale operazione era finalizzata a conservare il valore della partecipazione azionaria nella controllata e, pertanto, a salvaguardare il gruppo societario nel suo insieme. La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che l’assunzione di garanzie per debiti di terzi assume la caratteristica di “attività imprenditoriale extra assicurativa” qualora l’attività sia svolta sistematicamente e nei confronti di soggetti diversi, riqualificandosi – in tal caso – attività di natura finanziaria.