argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 5 marzo 2019 n. 909, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro presso l’Istituto penitenziario ove si trova ristretto. L’INPS ha, in proposito, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. I, n. 18505/2006, secondo cui l’attività lavorativa svolta dal detenuto all’interno dell’Istituto penitenziario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell’ambito carcerario, poiché detta attività ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale ed è soggetta a turni di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto nei confronti di tali detenuti non può essere riconosciuta la NASpI in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi.