argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 gennaio 2018, n. 657, ha affermato che il compenso del legale, relativo all’attività professionale svolta nell’ambito di una procedura fallimentare, può essere liquidato in misura inferiore a quanto richiesto solo se il giudice delegato indica quali sono le voci di spesa che non possono essere liquidate poiché non supportate da sufficiente documentazione probatoria. Nel caso di specie, il legale, il cui compenso era stato ribassato, aveva – in primis – presentato ricorso avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso ed – in secundis – avverso il tribunale che aveva successivamente rigettato tale ricorso. La Corte di Cassazione ha, infine, cassato il decreto della corte territoriale, affermando che non è sufficiente che il giudice delegato esponga in maniera esemplificativa una lista di voci di spesa da escludere, ma occorre che tali voci vengano chiaramente specificate e che i relativi importi vengano detratti.