argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 novembre 2017, n. 1385, depositata il 15 gennaio 2018, si è nuovamente espressa in tema di bancarotta fraudolenta affermando che, anche per il sindaco che non abbia adeguatamente vigilato sulla regolare tenuta delle scritture contabili, nonché sulla corretta gestione della società, rileva il delitto di cui all’art. 216 l.f.. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da due sindaci di una cooperativa a responsabilità limitata avverso la sentenza della Corte d’appello che confermava la condanna di primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta. Per la Corte di Cassazione si configura l’ipotesi di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, poiché i sindaci avevano omesso di rilevare l’inattendibilità dei dati di bilancio, non avevano vigilato sull’approvazione dei bilanci ed inoltre non avevano tenuto le consuete riunioni periodiche. Tale comportamento non poteva essere giustificato dall’inadeguata preparazione professionale dei sindaci, tanto che, data la gravità dei fatti, si potrebbe addirittura giungere ad affermare che le anzidette omissioni fossero volontarie e che vi fosse, dunque, la volontà di pregiudicare i creditori.