argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 novembre 2017, n. 30205, depositata il 15 dicembre 2017, ha affermato che all’avvocato che ha prestato opera professionale in favore della società – successivamente fallita – spetta il riconoscimento dell’intero compenso maturato, anche qualora la stessa attività sia stata espletata da un altro professionista. Nel caso di specie, la società fallita aveva commissionato lo svolgimento della stessa tipologia di attività, sia all’avvocato sia al commercialista, che avevano entrambi presentato richiesta di insinuazione al passivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’avvocato avverso la sentenza della corte territoriale che aveva ammesso al passivo soltanto la metà del compenso richiesto – giustificando la scelta come il non voler ammettere una mera duplicazione dei costi – e ha affermato che, nonostante le attività espletate dai due professionisti fossero le medesime, il compenso dell’avvocato andasse liquidato per intero avendo lo stesso prestato l’attività sulla base delle proprie competenze professionali, diverse, peraltro, dalle competenze del commercialista.