argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 1895, depositata il 25 gennaio 2018, ha affermato che la redazione del piano di risanamento aziendale di cui all’art. 67, comma 3 lettera d, l.f. non rientra fra le procedure concorsuali e pertanto al credito vantato dall’avvocato che ha prestato attività professionale – nell’ambito del suddetto piano – non può essere applicato l’art. 111 l.f. Nel caso di specie, il professionista de quo aveva fornito attività di consulenza alla società per la predisposizione del piano di risanamento; la società era successivamente fallita e l’avvocato aveva richiesto il pagamento in prededuzione di quanto dovutogli. La corte territoriale ha tuttavia rigettato tale richiesta poiché, date le caratteristiche proprie del piano di risanamento, lo stesso non può essere considerato una procedura concorsuale e, dunque, le somme vantate dal professionista non sono in prededuzione. Dello stesso orientamento la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del legale.