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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 settembre 2017, n. 25054, depositata il 23 ottobre 2017, si è espressa in tema di arbitrati e ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 83-bis l.f. non trovano applicazione nel caso di fallimento di una società cooperativa facente parte di un consorzio, che preveda nel proprio statuto l’uscita di quest’ultima per effetto dell’avvenuto fallimento. Nel caso di specie, una società cooperativa in bonis aveva effettuato alcuni lavori per il consorzio, in forza di un incarico affidatole dal consorzio stesso. Non avendo quest’ultimo, tuttavia, estinto il proprio debito con la società cooperativa, la stessa aveva ceduto il proprio credito a una banca, la quale aveva successivamente richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Avendo il consorzio fatto opposizione al suddetto decreto, in virtù di una clausola compromissoria ricompresa nel proprio statuto che deferiva la questione a un arbitro, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo. Presentata istanza di regolamento di competenza da parte della banca, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di quest’ultima e ha affermato che, nel caso de quo, l’avvenuto fallimento della società cooperativa non comporta l’inefficacia della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 83-bis, in quanto non ricorrono le condizioni di cui agli art. 72 e ss. l.f.