argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 maggio 2017, n. 377, depositata il 10 gennaio 2018, ha stabilito che il curatore fallimentare ha diritto a ricevere la restituzione delle somme che il creditore ha percepito prima della dichiarazione di fallimento, nel caso in cui l’atto derivi da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancorché oggetto di opposizione da parte del debitore. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come il decreto ingiuntivo – a seguito del quale era stato effettuato il pagamento – non può costituire titolo per trattenere quanto versato dal debitore. Vale la pena ricordare come, in ordine ai pagamenti eseguiti in virtù di un titolo giudiziale, peraltro inopponibile alla massa fallimentare, la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione non è univoca.