argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 giugno 2017, n. 380, depositata il 10 gennaio 2018, ha stabilito il principio di diritto secondo cui i crediti derivanti dalla stipula, successivamente all’omologa del piano concordatario, di nuovi contratti, seppur non espressamente prevista nel piano stesso, ma necessaria per il perseguimento degli obiettivi concordatari e per l’adempimento della proposta, sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 111 l.f., sorti in funzione della procedura concorsuale, con conseguente loro ammissione in prededuzione al passivo del fallimento dichiarato a seguito della risoluzione del concordato preventivo.