argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 1° aprile 2019, n. 2126, ha stabilito che il ricorso giurisdizionale redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata, è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché – pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, co. 2bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, co. 1, d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 – non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, co. 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, co. 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, che può avvenire mediante la costituzione in giudizio della parte cui il ricorso stesso era indirizzato.