argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Bari, con Sentenza del 27 dicembre 2017, n. 2199, ha sancito che la banca che aveva venduto al cliente bond della Cirio (poi scopertosi obbligazioni spazzatura), non potendo non sapere dell’imminente default dell’azienda, deve restituire al cliente stesso la somma investita al suo tempo, attualizzata nel valore e diminuita di un importo pari alle somme già percepite. Infatti, «l’inadempimento dell’intermediario ben può configurarsi dopo la stipulazione del contratto quadro e sta alla banca dimostrare la diligenza nell’assolvimento degli obblighi di trasparenza posti a suo carico, da adempiere in base a tutte le notizie sull’investitore di cui dispone». D’altronde, la sola «consegna del documento sui rischi generali non esonera dalla responsabilità perché non dà informazioni specifiche sullo strumento finanziario e il singolo acquisto ben può essere risolto al di là del contratto quadro».