argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare n. 188 del 22 dicembre 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni di attuazione dell’art. 2 del D.M. n. 98998 del 3 aprile 2017, avente ad oggetto “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”, relativo all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. In particolare, per il triennio 2017-2019, detti Fondi di solidarietà dovranno provvedere, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi.