argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione. L’Ispettorato ha precisato che detto svolgimento diretto non implica che il datore di lavoro debba svolgere tali compiti da solo, né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti a suo carico dall’art. 18 del citato Decreto. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, nonché ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione in caso di tali eventi. Pertanto, il datore di lavoro, previa adeguata formazione, potrà svolgere le indicate attività avvalendosi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure necessarie.