argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Piemonte, Sez. I, con ordinanza del 17 gennaio 2018, n. 88, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale concernente la possibilità che la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., relativo al c.d. rito super accelerato per gli appalti pubblici, che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione o l’esclusione dei partecipanti.