argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Venezia, sez. I, con la pronuncia del 9 gennaio 2018, n. 21, si è occupato della regolamentazione dei limiti alla circolazione stradale di competenza dei Comuni. In particolare, ha ritenuto dovesse essere annullata l’ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi pesanti su una strada locale, in quanto illegittimamente adottata unilateralmente dal Comune in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle varie ricadute che esso avrebbe determinato. Secondo il giudice amministrativo, due sarebbero i profili di illegittimità del divieto di transito dei mezzi pesanti imposto con l’ordinanza comunale. Da un lato, il giudice ha contestato una non corretta ponderazione degli interessi in gioco anche in ragione di un’istruttoria deficitaria, avendo l’amministrazione comunale trascurato le ripercussioni che un siffatto provvedimento avrebbe potuto avere sulla viabilità provinciale. Dall’altro, ha precisato che un tale divieto avrebbe potuto essere adottato solo a seguito del coinvolgimento di tutti gli enti provinciali interessati dai relativi effetti, mediante l’espletamento di un’apposita Conferenza di Servizi.