argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 26 gennaio 2018, n. 2/E, fornisce due risposte a specifiche questioni riguardanti il tema del consolidato fiscale e l’utilizzo delle perdite, emerse nell’ambito di attività di controllo. La prima delle due fattispecie riguarda la possibilità, per i soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale, di utilizzare in accertamento le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR, nel caso in cui la rettifica del reddito complessivo proprio della consolidata (o della consolidante, per i redditi propri), operata nell’atto unico, sia relativa a un periodo d’imposta in cui la consolidata abbia trasferito in dichiarazione, come risultato di esercizio, una perdita alla fiscal unit. In merito, sono forniti alcuni esempi numerici relativi alla metodologia utilizzabile per effettuare il calcolo corretto. La seconda fattispecie attiene, invece, all’individuazione del criterio con cui attribuire le perdite fiscali qualora vi sia l’interruzione o la revoca del consolidato e, nel corso dello stesso, tale criterio sia stato modificato più volte. A tal proposito, nel documento, il criterio individuato è “l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione.”