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La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza depositata il 10 gennaio 2018 (ud. 6 dicembre 2017), è chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie di reato di cui all’art. 223, cpv., n. 2, L.F. Nel caso di specie i ricorrenti, condannati nei primi due gradi di giudizio, hanno eccepito, da un lato, la mancata dimostrazione da parte dei giudici di merito del nesso causale tra le loro operazioni – consistite in sistematiche evasioni fiscali – e il fallimento della S.r.l., e, dall’altro, l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. La Cassazione ha chiarito che, ai fini della sussistenza del nesso causale, è sufficiente che le condotte dolose abbiano contribuito al fallimento della società, anche qualora si inseriscano in una situazione di dissesto preesistente, in ossequio alla disciplina delle concause di cui all’art. 41 c.p. Quanto al profilo soggettivo, invece, la fattispecie in questione deve considerarsi un’eccezionale ipotesi a sfondo preterintenzionale: il dolo deve investire le operazioni poste in essere, mentre è sufficiente che il fallimento sia astrattamente prevedibile, benché non voluto.