argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: opponibilità al fallimento - atti di liberalità - commissione del reato - corte di cassazione
La Quinta Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 1935 del 17 gennaio 2018 (ud. 18 ottobre 2017), soffermandosi sul contenuto dell’art. 192 c.p., ha ribadito che, di regola, gli atti di liberalità effettuati dall’imputato/debitore dopo il tempus commissi delicti non sono opponibili alla persona offesa/creditore. La Corte sottolinea, inoltre, che tale inopponibilità si riflette sul piano cautelare e, in particolare, sul sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. – anche detto “pignoramento anticipato”, per via dell’esplicito rinvio alla disciplina dello stesso –, volto a conservare intatta la garanzia patrimoniale dell’imputato: l’esecuzione sui beni è subordinata alla condanna definitiva al risarcimento del danno. Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in un procedimento per bancarotta fraudolenta, aveva confermato il sequestro conservativo a favore del curatore fallimentare su un bene immobile che l’odierna ricorrente aveva precedentemente destinato al proprio figlio disabile con atto già trascritto ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., sospendendo l’efficacia del sequestro/pignoramento sino al momento in cui il vincolo posto sul bene fosse venuto meno. La Corte individua due possibili soluzioni: o l’atto di liberalità è inopponibile alla persona offesa ex art. 192 c.p. – e pertanto il sequestro è destinato a traslare in pignoramento in caso di condanna definitiva –, ovvero, riconosciuta la priorità della trascrizione, il bene non può essere sottoposto a sequestro conservativo poiché, in ogni caso, impignorabile.