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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2018 (c.c. del 20 giugno 2017), n. 3297, ha ribadito che, in tema di reati tributari il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti è certamente configurabile anche nel caso in cui le fatture siano solo soggettivamente false, ossia quando l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione. Anche in tale caso, infatti, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 e, pertanto, consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.