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Con sentenza n. 4622 del 31 gennaio 2018 (ud. 15 dicembre 2017), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha sancito che dal contratto di locazione origina «la posizione di garanzia del locatore, sul quale gravano gli obblighi di manutenzione e di riparazione (artt.1575-1577 cod. civ.), ma anche la responsabilità per vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore (artt.1578-1580 cod. civ.)». Su questi presupposti, la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti del locatore di un locale ad uso officina per l’infortunio di cui era rimasto vittima il conduttore, «per avere installato e mantenuto in opera una porta scorrevole di accesso al locale priva dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai propri binari di scorrimento ed omettendo di installare un meccanismo di fine corsa in corrispondenza della parte superiore della porta». Nel motivare tale conclusione, la Corte ha inoltre osservato che «risulta, infatti, palese che le attività manutentive tendono a garantire che l’uso ed il godimento del bene locato non comportino pericoli per la salute del conduttore».