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La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1242 del 12 gennaio 2018 (ud. 23 novembre 2017), ha ribadito che «gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti, gravanti sul datore di lavoro, non possano essere surrogati dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore o dal “travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”». Su queste basi, la Corte, da un lato, ha ritenuto insufficiente a ritenere assolto l’obbligo incombente sul datore di lavoro l’informazione fornita dai capiturno in modo informale, oltre che eventuale, al di fuori di alcuna seria programmazione da parte del datore di lavoro medesimo; dall’altro, ha ribadito che «l’apposizione di segnaletica, non è sufficiente per escludere la colpa del soggetto garante e ritenere assolto l’obbligo di informazione dei lavoratori».