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Con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 1969 (ud. 12 luglio 2017) la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che nelle violazioni tributarie, la cui condotta si sostanzi nell’omissione di un versamento di una somma di denaro all’Erario, commesse dall’amministratore di una società nell’esercizio delle proprie funzioni e, quindi, nell’interesse e a vantaggio della stessa, il profitto del reato va dapprima ricercato nelle casse della società, soggetto su cui grava l’obbligo di versamento e che trae il vantaggio economico dal reato tributario e, ove venga rinvenuto del denaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente riconducibile al reato. Solo se il profitto del reato non sia più rinvenibile nelle casse della società correttamente possono essere sottoposti a vincolo e, quindi, a confisca per equivalente i beni dell’amministratore, autore materiale della condotta costituente reato.