Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Non è configurabile una forma di silenzio-inadempimento nell’ambito di un procedimento amministrativo impostato in toto su modalità telematiche ed informatiche

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Puglia nella pronuncia del 29 marzo 2019, n. 465, con riguardo alla materia della corresponsione dei contributi comunitari (o integrazioni) all’attività agricola, svolta da imprese in possesso dei previsti requisiti, ha rammentato come tale materia risulti disciplinata dal diritto dell’Unione europea e da specifici regolamenti U.E. che dettano le speciali norme sul procedimento da applicarsi, tra i quali, in particolare, il regolamento U.E. n. 1306 del 2013. Il giudice amministrativo ha messo in evidenza che le disposizioni normative U.E. hanno introdotto un procedimento amministrativo impostato in toto su modalità telematiche ed informatiche, attraverso l’alimentazione dei dati e delle informazioni e la consultazione dello stato del procedimento e dell’esito dello stesso mediante il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale) di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173. Tale particolare procedimento realizza, ad avviso del Tar Puglia, una fattispecie tipica di tele-amministrazione, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico che fanno venir meno la necessità di effettuare la notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all’indirizzo di domicilio (o anche di un atto digitale all’indirizzo P.E.C.) del destinatario. Di conseguenza, ad avviso del giudice pugliese, non può dirsi che si configuri una forma di silenzio-inadempimento in caso di mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali, le quali, comunque, rappresentano la decisione assunta dall’amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014, il sostegno richiesto deve essere considerato rifiutato o revocato se non siano rispettati i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi. Sotto tale profilo, inoltre, applicandosi il canone ermeneutico del c.d. effetto utile e quello della finalità delle norme, le espressioni similari “denegará”, “refusée”, “refused” e, in particolare, il tedesco “abgelehnt” devono essere interpretate nel senso di aiuto “denegato-rifiutato-respinto”. In conclusione, secondo il Tar Puglia, il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una fattispecie tipica di silenzio-diniego nelle ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell’aiuto comunitario richiesto con la domanda presentata in forma telematico-informatica.