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La Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Orientamento del 10 giugno 2019 ha chiarito le modalità applicative del limite dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico, di cui all’art. 11, comma 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ancora in fase di attuazione. Nello specifico, i chiarimenti forniti hanno avuto ad oggetto sia il perimetro soggettivo di applicazione del tetto massimo ai compensi dell’organo amministrativo, sia gli elementi costituenti il compenso stesso. L’art. 11, comma 6, prevede – infatti – che con apposito decreto vengano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a partecipazione pubblica. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque superare il tetto massimo di euro 240.000 annui lordi. Il successivo comma 7 dispone che, fino all’emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. 95/2012, ai sensi del quale “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.