Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Il rappresentante dell’associazione risponde in solido se ha concretamente agito in nome e per conto dell’ente

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12714, ha affermato che, relativamente alle associazioni non riconosciute, per ottenere un titolo esecutivo efficace anche nei confronti del rappresentante dell’associazione è necessario accertare – in un giudizio di cognizione – che lo stesso soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell’ente nella costituzione dello specifico rapporto fatto valere in giudizio. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che il dettato di cui all’art. 38 c.c., in tema di responsabilità personale e solidale, prevede che si faccia riferimento non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta. Inoltre, il debito portato dal titolo esecutivo non è propriamente dell’associato, rivestendo, piuttosto, carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non può permettere al creditore di procedere con esecuzione forzata nei confronti dei soggetti che si assumono solidalmente obbligati con l’ente.