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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 maggio 2019, n. 14919, ha precisato che il revisore legale di una società che condivide lo stesso studio professionale (per razionalizzare i costi), con il sindaco della società stessa, non risulta in possesso del requisito di indipendenza ex art. 10 d.lgs. 39/2010 e conseguentemente la sua nomina è nulla e non ha diritto a percepire alcun compenso. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini del mantenimento dei requisiti di indipendenza e obiettività, nel concetto di società – con la quale il revisore non può intrattenere rapporti – rientra altresì il collegio sindacale, che infatti è parte della governance, in quanto contribuisce alla formazione delle decisioni aziendali sia attraverso la partecipazione alle assemblee sia svolgendo l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 c.c. Ne consegue che le due figure, seppur operando in ambiti differenti, sono caratterizzate da una stretta relazione, trovandosi potenzialmente in una situazione di interferenza. In conclusione, poiché l’art. 10 d.lgs. 39/2010 è norma imperativa di legge, qualsiasi violazione della stessa determina la nullità dell’atto di nomina del revisore e il venir meno del suo diritto al compenso.