<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Istanza di accesso agli atti da parte di una Associazione di rappresentanza e disciplina applicabile: accesso documentale di cui alla l. 241 del 1990 o accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016?

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la pronuncia del 6 marzo 2019, n. 1546, si è occupato della vicenda del sostanziale diniego, in ragione della carenza di un interesse qualificato, (sostanziale diniego in quanto il Ministero della salute si era dichiarato disponibile a fornire i dati richiesti sulla importazione del latte in forma aggregata per provincia) da parte del Ministero della Salute in ordine alla richiesta di accesso agli atti, in relazione a dati ed informazioni relativi al settore della produzione del latte, presentata dalla Coldiretti, quale Associazione di rappresentanza dei coltivatori diretti. In particolare, il Consiglio di Stato, nel giudizio promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la risposta data dal Ministero della salute, ha analizzato due questioni: a) se un’Associazione possa proporre istanza di accesso agli atti in relazione a campi della propria attività di rappresentanza; b) conseguentemente, se tale facoltà sia limitata alla sola tradizionale figura dell’accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 e ss. mm., come tale legata alla titolarità di un interesse giuridico qualificato o, piuttosto, se debba trovare applicazione la sopravvenuta disciplina in materia di accesso civico generalizzato, introdotta dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il d.lgs. n. 33/2013. I giudici di Palazzo Spada, dopo aver richiamato la disciplina applicabile in materia di trasparenza e accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni della P.A., distinguendo i presupposti ed i contenuti dei due distinti istituti (dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dell’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), hanno riconosciuto la legittimazione della Coldiretti a presentare domanda di accesso generalizzato, senza la necessità di previamente dimostrare il possesso di un interesse giuridico qualificato rispetto ai documenti ed alle informazioni richiesti.