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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 giugno 2019, n. 15822, ha rammentato importanti principi in tema di azione di responsabilità proponibile dal creditore – rimasto insoddisfatto – di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese. Nel caso di specie, un creditore citava in giudizio l’amministratore e il liquidatore della società a responsabilità limitata, in quanto gli stessi cancellavano la società seppur il suo credito non fosse stato soddisfatto. Secondo il creditore ricorrente, il liquidatore (se fosse stato diligente) avrebbe dovuto chiedere ai soci l’esecuzione di finanziamenti al fine di estinguere tutti i debiti sociali ed inserire in bilancio il debito del ricorrente, mentre si era stata data la preferenza al pagamento di altri creditori. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del creditore ritenendo che la responsabilità risarcitoria degli amministratori «non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente».