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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 giugno 2019, n. 16335, ha ritenuto che il Sindaco possa revocare gli amministratori della società partecipata dal Comune, anche senza giusta causa. Nella specie, il neo Sindaco revocava gli amministratori della società controllata senza giusta causa e questi ultimi convenivano in giudizio il Comune, chiedendo la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell’atto di revoca e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale e di immagine subiti per effetto del provvedimento del Sindaco. I Giudici di primo e secondo grado accoglievano le richieste degli amministratori revocati; il Comune ricorreva, pertanto, per Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Comune, ha evidenziato che l’atto di revoca disposta dal Sindaco nell’esercizio dei poteri speciali conferitegli dall’art. 50, commi 8 e 9 del Testo Unico degli Enti Locali «assume che l’atto, integrante ex se giusta causa (di revoca), non poteva che essere recepito in sede assembleare, non avendo essa alcun potere di respingerlo», infatti tale norma consente all’amministrazione neo-eletta di contare sull’immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo (politico), senza dover attendere le tempistiche occorrenti per «verificare se gli amministratori in carica, “eredità” del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze».