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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 giugno 2019, n. 16221, ha affermato che il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ricorre non solamente quando l’atto dispositivo comprometta la totale consistenza patrimoniale, ma anche quando determini una variazione tale da rendere più complesso o incerto il recupero coattivo del credito. Nel caso di specie, la vicenda trae origine dall’azione revocatoria promossa da una banca in relazione all’atto di compravendita di una porzione di immobile. Il Tribunale di primo grado accoglieva la richiesta della banca, confermata anche dalla Corte di Appello. I debitori promuovevano riscorso per Cassazione insistendo sulla regolarità della compravendita, in quanto i debitori alienanti (garanti fideiussori per il mutuo concesso dall’istituto di credito) erano proprietari di altri immobili, eventualmente aggredibili. La Suprema Corte, ha rigettato le pretese dei ricorrenti, affermando che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) «non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso; a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita – come nella specie – comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 9/02/2012, n. 1896)».