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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 giugno 2019, n. 16277, ha evidenziato che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese non consente al liquidatore di proporre domanda giudiziale – finalizzata alla richiesta di rimborso di un credito di imposta –, in quanto l’effetto estintivo della cancellazione della stessa determina il venir meno – in capo al liquidatore – del potere di rappresentanza dell’ente estinto. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società comporta l’estinzione della stessa e determina un fenomeno successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci i quali ne rispondono, dal lato passivo, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. I soci, in qualità di successori, subentrano – pertanto – anche nella legittimazione processuale facente capo alla società cancellata.