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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 05 febbraio 2019, n. 2631, ha affermato che l’opposizione della società alla richiesta di restituzione da parte dei soci dei finanziamenti concessi deve essere giustificata da una situazione d’insolvenza, non essendo sufficiente l’evidenza dello svolgimento in perdita di alcuni esercizi sociali. Il Tribunale di Roma ha ricordato, in primo luogo, come ai sensi dell’art. 2467 c.c. il finanziamento soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, e, se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. A tal fine, vengono considerati finanziamenti dei soci quelli concessi in una situazione di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio sociale, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento alla società; tale rimborso risulta sospeso sino alla soddisfazione degli altri creditori sociali. I parametri sopra enunciati risultano, tuttavia, di difficoltosa ricostruzione: con riferimento all’indebitamento, non è possibile definire il livello massimo sopportabile da una società, ma è necessario valutare caso per caso. Il concetto di “ragionevolezza” del conferimento, invece, risulta variabile a seconda che ci si trovi dal punto di vista del socio o del creditore. In ogni caso, spetta a chi fa valere il carattere postergato dei finanziamenti la dimostrazione dell’esistenza dei parametri ex art. 2467, comma 2, c.c.