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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 1° aprile 2019, n. 7050, ha affermato che, poiché in tema di azione di responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. non viene ripresa la disciplina della prescrizione prevista per la società per azioni, e viene escluso dall’art. 14 disp. prel. c.c. anche l’applicabilità della prescrizione di cui all’art. 2495 c.c., deve ritenersi adottabile la disciplina generale di cui all’art. 2497 c.c. Secondo tale normativa, la prescrizione in materia di diritto al risarcimento del danno scaturente da un fatto illecito decorre dal momento in cui l’accadimento si è verificato. Il Tribunale di Roma ha sottolineato che quest’ultimo non deve essere inteso come la condotta illecita in sé, ma come l’evento lesivo provocante un danno ad un terzo.