argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato preventivo - atti di straordinaria amministrazione - autorizzazione debitore
La Corte di Cassazione, con Sentenza 4 giugno 2019, n. 16808, depositata in data 21 giugno 2019, ha ribadito che il compimento di un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione da parte del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo comporta l’apertura del procedimento ai sensi dell’art. 173 l.f., ma la revoca della procedura può essere evitata se il debitore dimostra che l’atto compiuto non pregiudica le ragioni dei creditori e ne consente anzi il miglior soddisfacimento. Nel caso in esame, l’atto di transazione compiuto dal debitore era pienamente coerente con il piano concordatario e, non solo non aveva pregiudicato le ragioni dei creditori, ma al contrario aveva assicurato dei benefici, garantendo maggiori disponibilità finanziarie; di conseguenza, è stato accolto il ricorso del debitore avverso la sentenza di revoca del concordato e contestuale fallimento.