argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 maggio 2019, n. 11589, ha preso le mosse dal contenuto della legge n. 52 del 1991 che regola la cessione dei crediti d’impresa e, in particolare, dal contenuto dell’art. 6 che prevede la non assoggettabilità all’azione revocatoria di cui all’art. 67 l.f. dei pagamenti fatti dal debitore ceduto al cessionario. La Suprema Corte ha, inoltre, rammentato il contenuto dell’art. 1 della legge n. 52, e quindi le condizioni che devono essere rispettate per qualificare la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo, con inapplicabilità dell’azione revocatoria: in particolare, i crediti ceduti devono derivare dall’attività d’impresa del cedente (imprenditore) e il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.