<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Prelazione pignoratizia e onere probatorio della banca creditrice

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione con Sentenza dell’8 maggio 2019, n. 15421, depositata in data 6 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in tema di prelazione pignoratizia, ricordando che l’art. 2787, comma 4, c.c., fornisce un’agevolazione alla banca per la prova della data del contratto, ma che ciò non comporta il venir meno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo medesimo. Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che pur in presenza di un contratto con data certa provata, non potrà essere riconosciuta la prelazione al credito vantato dalla banca se nel contratto vi è solo un’indicazione generica della cosa data in pegno, anche se è indicato il valore della medesima, la quale – in assenza di precise indicazioni – potrebbe anche essere sostituita.