<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Il creditore garantito che non provvede tempestivamente alla liquidazione della cosa custodita, risponde per aver concorso a cagionare il danno per effetto del deterioramento della stessa.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 marzo 2019, n. 12863, depositata il 14 maggio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla conservazione della cosa ricevuta in pegno e ha affermato che il creditore garantito che non provvede alla tempestiva liquidazione della cosa custodita, in caso di possibile deterioramento della stessa, risponde della perdita e del deterioramento della cosa, ai sensi dell’art. 2790 c.c. Nel caso di specie, un istituto di credito veniva chiamato a rispondere dei danni per non avere, in qualità di creditore pignoratizio, provveduto a liquidare i titoli custoditi nonostante il progressivo deterioramento degli stessi sui mercati regolamentati. La Corte di Cassazione, sul tema, ha evidenziato che il creditore garantito deve dare tempestivamente riscontro al datore del pegno, a seguito delle ripetute sollecitazioni da parte di quest’ultimo in ordine alla richiesta di liquidazione della cosa custodita soggetta al deterioramento. In caso contrario, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il creditore garantito concorre a cagionare il danno ed è tenuto a provvedere al risarcimento.