argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 marzo 2019, n. 14768, depositata il 30 maggio 2019, ha affermato che l’intervenuto fallimento della società nei cui confronti è stata presentata una richiesta di risarcimento danni non determina la conseguente improcedibilità della richiesta medesima. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha – in particolare – chiarito che la sentenza di primo grado che accoglieva la richiesta di danni nei confronti della società fallita è atta ad essere fatta valere in sede di fallimento. Nel caso de quo, pertanto, la richiesta danni dichiarata improcedibile dalla corte d’appello a seguito dell’intervenuto fallimento della società convenuta in giudizio, ben può essere ritenuta idonea al fine della presentazione della domanda di ammissione al passivo della predetta società, rimettendo – tuttavia – nelle mani del curatore e del giudice delegato la successiva decisione se contestare o meno la sentenza di primo grado sui cui si basa la domanda di insinuazione.