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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 aprile 2019, n. 15599, depositata in data 11 giugno 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di risoluzione del contratto, e ha affermato che, seppur si avveri una delle condizioni esplicitamente contenute del contratto – la quale implica il conseguente scioglimento dello stesso –, tale risoluzione non può essere fatta valere se la richiesta di risoluzione è presentata dal creditore successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore. Nel caso di specie, la questione riguardava l’escussione di una polizza assicurativa per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall’aggiudicazione di un appalto. In tale contesto, la domanda di risoluzione non può essere fatta valere, in quanto qualora fosse possibile risolvere post fallimento il contratto a causa di un inadempimento anteriore al fallimento, verrebbe lesa la par condicio creditorum.