Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Integra il reato di bancarotta fraudolenta la restituzione del finanziamento postergato del socio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 febbraio 2019, n. 26041, depositata il 12 giugno 2019, è stata chiamata a fornire importanti chiarimenti in tema di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.f. e ha affermato che l’amministratore della società, il quale provveda alla restituzione del finanziamento erogato dal socio alla società stessa prima che vengano soddisfatti tutti i creditori, può essere condannato per bancarotta fraudolenta. Nel caso di specie, all’amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita venivano contestati una serie di condotte illecite, le quali avevano contribuito ad aggravare il dissesto della società. Tra le predette condotte rientrava altresì l’aver recuperato, in un periodo di dissesto per la società, una somma che questi aveva erogato alla stessa in qualità di socio. Nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, qualora un finanziamento sia postergato, lo stesso non può essere ritenuto esigibile fintanto che tutti i creditori non sono stati soddisfatti e che la postergazione del finanziamento occorre anche in caso di «eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto».